SICUREZZA ALIMENTARE

In materia di Sicurezza Alimentare è obbligatori indicare in Etichetta Agroalimentare, lo stabilimento e la sede.

E’ necessaria l’indicazione della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. “La norma consentirà di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia”

Entra in vigore il 5 aprile del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n 145,  l’obbligo diindicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Le sanzioni, in caso di inadempimento, vanno da 2 mila euro a 15 mila euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti. “Se l’operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti, è consentito  indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (es. ristoranti, mense) o all’azienda che effettua un’altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento“.

 

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