SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE: REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti soggettivi per poter svolgere l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
L’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti è soggetto al possesso di:
– requisiti professionali 

– requisiti morali 


La verifica di tali requisiti compete al Comune
sul cui territorio si intende svolgere l’attività.

REQUISITI PROFESSIONALI 

E’ in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande chi, alternativamente:
1) ha frequentato con esito positivo un corso per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni.Per informazione sulle date dei corsi, durata, modalità svolgimento, costi è necessario contattare l’Organismo di Formazione accreditato.
2) ha per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ovvero ha prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
3) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. È considerato in possesso del requisito professionale chiunque sia stato iscritto al REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai prodotti alimentari.

 

Chi deve possedere il requisito professionale


I requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare e dal legale rappresentante ovvero, nel caso in cui tali soggetti non li posseggano, da un preposto all’esercizio dell’attività commerciale. I requisiti professionali non devono essere posseduti nel caso in cui l’attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande sia rivolta ad una cerchia determinata di persone.
Il medesimo soggetto può essere nominato preposto per più società, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non meramente nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il titolare, il legale rappresentante o il preposto laddove nominato sono obbligati all’effettiva gestione dell’esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (sono consentite assenze temporanee per comuni esigenze). Laddove ciò non avvenga, dovrà essere nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 8 e 93 del Testo unico di pubblica sicurezza che garantisca la suddetta presenza costante.

 

Chi deve possedere i requisiti morali


In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e, inoltre, da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, i requisiti morali devono essere posseduti dal soggetto nominato rappresentante ai fini del Testo unico di pubblica sicurezza.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


Ai percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono ammessi gli utenti che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell’ammissione al percorso formativo, i titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno dell’Unione Europea dovranno essere presentati in originale o in copia autentica allegando la traduzione ufficiale in lingua italiana.

Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.


Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi i corsisti stranieri devono essere in possesso di un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana. A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di licenza media conseguito in Italia
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto
f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.

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