LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE ALL’APERTURA

Facciamo chiarezza sulle attività commerciali autorizzate all’apertura
Le attività commerciali al dettaglio autorizzate all’apertura sono indicate nell’ALLEGATO del DPCM 11marzo 2020.

Si tratta di supermercati, negozi alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), articoli igienico-sanitari, igiene personale e profumeria, articoli medicali e ortopedici, ferramenta, materiale elettrico, ottica, distributori di carburanti, commercio animali domestici, edicole, farmacie, parafarmacie, erboristerie, tabaccherie, vendite on line, telefoniche e con distributori automatici. Sono, inoltre autorizzati, come servizi per la persona, le lavanderie, le puliture, le tintorie e i servizi di pompe funebri.

I servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie) possono effettuare solo la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento, che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dai locali. Restano aperti, infine, gli esercizi di somministrazione presenti negli aeroporti e negli ospedali con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ricordiamo che se l’esercente decide di attivare il servizio di vendita a domicilio, svolgendo il servizio con personale proprio occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) inserendo anche questa specifica fase lavorativa. Ciò comporta l’aggiornamento del piano di autocontrollo HACCP e della posizione INAIL aziendale. L’alimento dovrà essere confezionato in contenitori per alimenti e consegnato alle temperature corrette, nel rispetto della catena del caldo o del freddo. Andrà, inoltre, allegata copia dell’elenco ingredienti di ogni singolo prodotto e il documento commerciale

Si precisa che non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nel DPCM 11 marzo. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

Gli esercizi al dettaglio che non rientrano nel commercio di alimentari e beni di prima necessità possono effettuare la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.

In base all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 20 marzo 2020, sul territorio regionale veneto, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata di domenica, mentre è autorizzata l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL’INGROSSO

Il DPCM 22 MARZO 2020 ha sospeso gran parte delle attività produttive e commerciali all’ingrosso ad eccezione di quelle indicate nell’ ALLEGATO del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo, individuate in base al codice Ateco, anche secondario.

Nel caso non si disponesse della visura camerale è possibile recuperare il codice Ateco della propria impresa su www.registroimprese.it , scrivendo semplicemente il nome dell’impresa nel campo “cerca impresa”

Il Decreto stabilisce, inoltre, che restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’ allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che continuano ad essere regolarmente erogati.

n tali casi, per continuare l’attività funzionale alla filiera autorizzata, i titolari delle imprese dovranno dare comunicazione alla Prefettura di TREVISO, con MODELLO inviato all’indirizzo mail protocollo.preftv@pec.interno.it, specificando le imprese.

La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto potrà adottare, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.

Il decreto consente, infine, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo qualora dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in tal caso dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, con le stesse modalità sopra indicate e l’attività, potrà essere legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate.

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